20/11/2025
Normative 19 Novembre 2025
Cani che disturbano i vicini. Che cosa cambia dopo le nuove ordinanze della Cassazione
La Suprema Corte stabilisce il diritto al risarcimento anche senza danno alla salute e, in casi gravi, il giudice può ordinare l’allontanamento dell’animale: cosa devono sapere i veterinari per assistere correttamente proprietari e condomìni
di Redazione Vet33
Cani che disturbano i vicini. Che cosa cambia dopo le nuove ordinanze della Cassazione
La gestione degli animali in contesto condominiale cambia dopo che una recente ordinanza della Cassazione riconosce il diritto al risarcimento ai vicini disturbati dall’abbaiare persistente dei cani, anche in assenza di un danno sanitario documentato. Un’ulteriore sentenza del Tribunale di Bologna arriva persino a imporre il trasferimento immediato degli animali quando i latrati superano la normale tollerabilità. Un quadro giuridico che interessa da vicino i medici veterinari, sempre più coinvolti nel supporto ai proprietari per valutare comportamento, gestione e condizioni di benessere degli animali coinvolti.
Una nuova ordinanza della Cassazione: quando abbaiare diventa reato
Un’ordinanza della Corte di Cassazione – n. 29784, 11 novembre 2025 – ha stabilito che i vicini esasperati da cani che abbaiano hanno diritto a un risarcimento anche se, dal punto di vista medico, stanno benissimo.
Con tale sentenza, la Corte ha sottolineato che la tranquillità è un bene giuridico tutelato: il disturbo provocato da latrati ripetuti supera la normale tollerabilità e giustifica il risarcimento. L’ordinanza conferma così che chi possiede un animale domestico è responsabile del suo comportamento, soprattutto nelle ore di riposo o in contesti abitativi densamente popolati.
Nel caso particolare, la Cassazione ha emesso la condanna di risarcimento da 3.000 euro ciascuno per i quattro vicini disperati, i quali hanno sopportato per cinque anni consecutivi i quattro cani, di proprietà di una coppia, che hanno abbaiato continuamente, giorno e notte.
Le responsabilità del proprietario: cosa deve garantire per legge
La presenza di un animale da compagnia in un condominio è un diritto protetto dal comma quinto dell’art. 1138 del Codice Civile, aggiornato con la legge 220/2012, secondo cui il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Tuttavia, anche i diritti degli altri condomini devono essere rispettati. La convivenza civile, infatti, impone che la presenza degli animali sia compatibile con l’osservanza delle regole sulla quiete e sulle immissioni (rumori, odori, fumi, et.).
Il proprietario di un animale deve quindi adottare tutte le misure necessarie per evitare che esso provochi danni a terzi o disturbi il riposo di altri. Se non lo fa, può rischiare provvedimenti urgenti, come l’ordine di trasferire l’animale in un altro luogo.
Le conseguenze di legge: spostare l’animale in un altro luogo
Lo ha ribadito un’ordinanza del Tribunale di Bologna – n. 11396, 27 ottobre 2025 – secondo cui il conflitto condominiale legato alla presenza di cani può essere risolto in senso sfavorevole al proprietario dell’animale. Nel caso particolare, il condomino residente in un appartamento al piano terra aveva segnalato che, nella casa di fronte alla sua, erano custoditi animali di grossa taglia lasciati soli per molte ore, con importanti conseguenze come l’abbaiare incessante diurno e notturno e l’impossibilità di riposare serenamente, nonché cattivi odori dovuti alle deiezioni.
Nel corso della disputa giudiziaria che ne è conseguita, il ricorrente ha prodotto al magistrato alcune registrazioni sonore e una misurazione fonometrica, compiuta da un tecnico. Inoltre, nell’ambito del ricorso d’urgenza di cui all’art. 700 del c.p.c. e per giustificare le sua richiesta di allontanamento degli animali, ha presentato alcuni certificati medici, che comprovavano una sindrome ansioso-depressiva reattiva da insonnia, con pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana e lavorativa.
Il giudice competente ha così emesso un’ordinanza che prevede:
● lo spostamento immediato dei cani in altro luogo, con obbligo di risarcire le spese legali;
● una penale di 15 euro per ogni giorno di ritardo nell’applicazione dell’ordine, ai sensi dell’art. 614 bis del c.p.c. sulle misure di coercizione indiretta.
TAG: CANI, CODICE CIVILE, CONVIVENZA, CORTE DI CASSAZIONE