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Dogserviceroma TOELETTATURA MOBILE - Servizio a domicilio di toeletta mobile per la cura ed igiene del cane Paris, London, Miami.... ora anche a ROMA.

La toelettatura a domicilio è offerta mediante un laboratorio mobile attrezzato su appuntamento. Il servizio è rivolto a tutti, in particolare a persone con difficoltà a spostarsi dal proprio domicilio o con tempo limitato. Dal lunedi al sabato orari flex. E' dedicato al cane un servizio di accompagno durante la toelettatura, di musica classica, soft, colorterapia, dog tv con personale qualificato.

15/10/2026
03/10/2026

🐕🚨 CANE FERITO IN STRADA: CHI DEVE INTERVENIRE?
❌ NON ESISTE UNA “COMPETENZA ESCLUSIVA” DELLA POLIZIA LOCALE, Spetta a tutti anche alle forze dell'ordine intervenire
Questa è una domanda che dobbiamo porci, perché quando un animale viene trovato vagante, ferito o in gravi condizioni sulla pubblica strada, non può essere sufficiente rispondere:
“Non è competenza nostra, deve intervenire esclusivamente la Polizia Locale.”
La normativa prevede un sistema di intervento nel quale sono coinvolti Servizi Veterinari pubblici, Comuni e organi di polizia, ciascuno secondo le proprie competenze.
E questo non lo diciamo noi.
Lo dice la normativa.
📌 COSA PREVEDE LA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO?
La Legge Regionale Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, all'articolo 3, attribuisce specifici compiti ai Servizi Veterinari delle ASL.
In particolare, l'art. 3, comma 3, stabilisce che i Servizi Veterinari assicurano sul territorio:
🔹 il servizio di accalappiamento dei cani vaganti;
🔹 il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o associazioni animaliste;
🔹 ulteriori attività relative alla gestione e tutela degli animali.
La stessa legge prevede inoltre un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso presso le strutture veterinarie pubbliche.
Quindi, davanti ad un cane ferito e non di proprietà, il Servizio Veterinario pubblico non è un soggetto estraneo alla vicenda: la legge regionale gli attribuisce precisi compiti.
🚨 E COSA DICE IL MINISTERO DELLA SALUTE?
Qui arriviamo ad un punto particolarmente importante.
Il Ministero della Salute, nella propria pubblicazione ufficiale “Norme nazionali sulla tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo – Competenze e responsabilità”, fornisce indicazioni precise su cosa fare quando viene trovato un animale abbandonato o ferito.
Il Ministero indica espressamente la possibilità di rivolgersi agli organi di polizia giudiziaria, citando:
➡️ Carabinieri
➡️ Polizia di Stato
➡️ Polizia Municipale
➡️ Guardia Forestale
oltre ai medici veterinari della ASL competente per territorio.
Quindi è la stessa amministrazione sanitaria nazionale a riconoscere che la gestione delle segnalazioni non può essere ridotta alla semplice affermazione:
“È competenza esclusiva della Polizia Locale.”
Il sistema previsto è invece un sistema di segnalazione, intervento e coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali competenti.
⚖️ E LE FORZE DI POLIZIA?
La Legge 20 luglio 2004, n. 189, all'articolo 6, prevede espressamente il coordinamento delle attività della:
🔹 Polizia di Stato
🔹 Arma dei Carabinieri
🔹 Guardia di Finanza
🔹 Corpo Forestale dello Stato, oggi ricondotto nell'Arma dei Carabinieri
🔹 Polizie Municipali e Provinciali.
La stessa norma stabilisce inoltre che la vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali è affidata, nei limiti delle rispettive attribuzioni, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.
👮‍♂️ GUARDIA ZOOFILA PREFETTIZIA: COSA SUCCEDE QUANDO CHIEDE L'INTERVENTO?
Questo è un altro punto fondamentale.
Se una Guardia Zoofila Prefettizia, nell'esercizio delle proprie funzioni e nei limiti delle proprie attribuzioni, si trova davanti ad una situazione che presenta un animale ferito, in pericolo o una possibile violazione delle norme a tutela degli animali e chiede l'intervento delle Forze dell'Ordine, la segnalazione non può essere semplicemente liquidata con un generico “non è competenza nostra”, senza che venga correttamente valutata e indirizzata verso il soggetto istituzionale competente.
Gli articoli 55 e 57 c.p.p. disciplinano rispettivamente le funzioni della polizia giudiziaria e l'individuazione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
E l'art. 6 della Legge 189/2004 richiama espressamente il coordinamento tra le diverse forze di polizia nella tutela degli animali.
📞 MA SE È SABATO E GLI UFFICI SONO CHIUSI?
È proprio in queste situazioni che assume importanza il sistema di reperibilità e pronto intervento.
Un animale gravemente ferito non può aspettare semplicemente che riapra un ufficio il lunedì mattina.
La normativa regionale attribuisce ai Servizi Veterinari compiti specifici anche in materia di pronto soccorso e ritiro degli animali feriti.
Pertanto, quando viene effettuata una segnalazione attraverso i canali di emergenza o alle Forze dell'Ordine, ciò che deve avvenire è una corretta attivazione e/o trasmissione della segnalazione al servizio competente, non un semplice rimpallo di responsabilità.
🚨 IL PUNTO NON È “CHI DEVE PRENDERE IL CANE”
È importante essere chiari.
Non stiamo dicendo che ogni Carabiniere, ogni Poliziotto o ogni agente di Polizia Locale debba personalmente recuperare il cane.
Stiamo dicendo un'altra cosa.
👉 Se viene segnalato un animale ferito o in grave difficoltà, deve essere assicurata la corretta presa in carico istituzionale della segnalazione e l'attivazione del soggetto competente.
E se il soggetto competente per il soccorso veterinario è il Servizio Veterinario ASL, questo servizio deve essere correttamente interessato secondo le procedure previste.
La domanda quindi non dovrebbe essere:
“È competenza mia o tua?”
ma:
“Qual è la procedura prevista dalla legge e chi deve essere attivato affinché l'animale venga soccorso?”
⚠️ E SE UN INTERVENTO VIENE RIFIUTATO?
Qui bisogna essere molto precisi.
Non spetta certamente a noi stabilire automaticamente che ogni mancato intervento costituisca un reato.
Tuttavia, qualora un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiutasse indebitamente un atto che, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, possono essere valutati anche gli eventuali presupposti dell'art. 328 del Codice Penale, che disciplina il rifiuto e l'omissione di atti d'ufficio.
La valutazione dell'eventuale responsabilità penale, naturalmente, spetta esclusivamente alle autorità competenti sulla base dei fatti concretamente accertati.
🐾 NON È UNA GUERRA TRA FORZE DELL'ORDINE
E soprattutto non è una questione di voler accusare una determinata forza di polizia.
È una questione di corretto funzionamento delle istituzioni.
Quando un cittadino, un'associazione o una Guardia Zoofila Prefettizia segnala un animale ferito, soprattutto in una situazione di urgenza e fuori dagli orari ordinari degli uffici, deve sapere chi chiamare e quale servizio deve essere attivato.
E chi riceve la segnalazione deve poter fornire una risposta istituzionalmente corretta.
📚 RIFERIMENTI NORMATIVI
📌 Legge 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
📌 Legge Regionale Lazio 21 ottobre 1997, n. 34
Art. 3 – Competenze dei Servizi Veterinari delle ASL, compreso il ritiro dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o associazioni.
📌 Legge 20 luglio 2004, n. 189 – art. 6
Coordinamento delle attività delle Forze di Polizia e vigilanza sulla normativa a tutela degli animali, nei limiti delle rispettive attribuzioni
📌 Art. 55 c.p.p.
Funzioni della Polizia Giudiziaria.
📌 Art. 57 c.p.p.
Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria.
📌 Art. 347 c.p.p.
Obbligo della Polizia Giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero quando ne ricorrono i presupposti.
📌 Art. 328 c.p.
Rifiuto od omissione di atti d'ufficio, da valutare naturalmente in relazione alle concrete circostanze del caso.
🔴 IN CONCLUSIONE
UN ANIMALE FERITO NON PUÒ DIVENTARE UN “RIMBALZO DI COMPETENZE”.
Non può essere sufficiente dire:
“È competenza esclusiva della Polizia Locale.”
quando la normativa prevede il coinvolgimento del Servizio Veterinario pubblico e il Ministero della Salute indica espressamente, tra i soggetti ai quali rivolgersi in caso di animale abbandonato o ferito, Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale, Guardia Forestale e Servizi Veterinari ASL.
La tutela degli animali richiede coordinamento, tempestività e responsabilità istituzionale.
Non importa chi riceve per primo la telefonata.
Importa che, davanti ad un animale ferito e in condizioni di necessità, la segnalazione venga presa sul serio e venga attivata la procedura corretta affinché l'animale riceva soccorso.
CI SIAMO STUFATI CON QUESTI TRATTAMENTI CHE CI VENGONO RISERVATI.
🐾 LA TUTELA DEGLI ANIMALI È UNA RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE.
NON È UNA QUESTIONE DI “CHI DEVE FARE COSA”.
È UNA QUESTIONE DI FARE CIÒ CHE LA LEGGE PREVEDE, TEMPESTIVAMENTE.

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Gallicano Nel

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